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La Nuova Trattazione della Causa nel Rito Civile Ordinario

La Nuova Trattazione della Causa nel Rito Civile Ordinario
Scritto da Alessandro Mari, Avvocato
mercoledì 21 settembre 2005
Il decreto legge “competitività” (d. l. n.35/2005, convertito nella l.n.80/2005) contiene importanti disposizioni che riguardano numerosi aspetti dei procedimenti civili, quali le comunicazioni e le notificazioni (anche via telefax o posta elettronica), il rito ordinario di cognizione, il processo di esecuzione, il rito cautelare e il giudizio di divorzio. Con particolare riguardo alle modifiche apportate al rito ordinario (che – ai sensi della l.n.168/2005 - entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2006 e non si applicheranno ai giudizi pendenti a tale data), il legislatore, al fine di accelerare i tempi processuali e semplificare il procedimento, ha optato per la tendenziale concentrazione di tutte le fasi della trattazione (alle quali ex artt.180, 183, 184, c.p.c., vecchio testo, erano dedicate tre specifiche udienze) in un’unica udienza, analogamente a quanto accade nel rito del lavoro o dinanzi al Giudice di pace.In tale ottica è stato, anzitutto, riscritto integralmente l’art.180, c.p.c., nel quale viene ora solo enunciato il principio di oralità della trattazione della causa. Ne consegue l’abrogazione del secondo comma della norma, ai sensi del quale, nella prima udienza, il giudice doveva in ogni caso fissare a data successiva la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. Questa disposizione si risolveva in un rinvio automatico, che, unitamente ai 60 giorni necessari per l’introduzione della causa ed al doppio termine di cui all’art.183, comma 5, c.p.c., comportava un inutile prolungamento del processo di molti mesi, senza che si pervenisse all’ammissione dei mezzi di prova. Al fine di ridurre la durata del processo è stato, perciò, imposto al convenuto, ai sensi del novellato art.167, c.p.c., l’onere di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio sin dalla comparsa di risposta, a pena di decadenza. Pertanto, se il convenuto ha qualcosa da eccepire, dovrà farlo in comparsa di risposta, costituendosi almeno venti giorni prima dell’udienza, altrimenti decadrà irrimediabilmente dalla facoltà di proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio (come già avviene per le domande riconvenzionali). La soppressione del rinvio di cui art.180, c.p.c. (vecchio testo) ha, conseguentemente, determinato la concentrazione in una sola udienza delle attività attualmente divise tra l’udienza di prima comparizione e quella di trattazione, come risulta nel nuovo testo dell’art.183, c.p.c., rubricato “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa”. In questa prima udienza il giudice istruttore, se non vi sono irregolarità nella costituzione del contraddittorio, apre immediatamente, senza alcun rinvio, la fase della trattazione. In proposito, va ricordato che la riforma ha eliminato l’obbligatorietà dell’interrogatorio libero, prevedendo (al comma 3 dell’art.183) che il giudice fissi l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente, solo in caso di richiesta congiunta delle parti stesse. Pertanto, nel caso – molto probabile – di mancata richiesta congiunta di fissare un’apposita udienza di comparizione personale per l’interrogatorio delle parti, il giudice, sempre alla prima udienza, aprirà la fase di definitiva fissazione del thema decidendum e del thema probandum. A quest’ultimo riguardo la riforma ha apportato un’altra novità significativa alla disciplina della fase di trattazione, riscrivendo l’ultimo comma dell’art.183 e l’art.184 c.p.c. Ai sensi del nuovo art.183, ultimo comma, il giudice, se richiesto, concede un primo termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito di memorie nelle quali le parti dovranno ora sia precisare domande ed eccezioni già proposte, sia produrre documenti e chiedere nuovi mezzi di prova; il giudice concederà, altresì, un successivo termine (non superiore a trenta giorni) per le repliche, in cui le parti potranno controbattere alle domande ed eccezioni nuove o modificate da controparte e, contestualmente, indicare prova contraria. Un’unica memoria è dunque destinata a sostituire le precedenti distinte memorie di cui agli artt.183, ult. comma, e 184, comma 1, c.p.c. (vecchio testo). La novella ha previsto, infatti, che il giudice non fissi più un’apposita udienza per l’ammissione delle prove, ma che si riservi di provvedere sulle richieste istruttorie (formulate sempre nella memoria di cui all’ultimo comma dell’art.183) con ordinanza pronunciata fuori udienza entro trenta giorni (dalla scadenza dell’ultimo termine per il deposito delle repliche), fissando nella medesima ordinanza la successiva udienza (di cui al nuovo art.184) per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Riepilogando, possiamo concludere che, nel rito ordinario novellato, dopo la prima udienza di comparizione e trattazione, si passerà, di regola, nella successiva udienza all’assunzione dei mezzi di prova, salvo che non debbano essere sanate nullità, integrato il contraddittorio, chiamati in causa terzi od interrogate liberamente le parti, nel qual caso sarà comunque necessaria la fissazione di una successiva udienza intermedia (la soppressione anche dell’udienza ex art.184 per l’ammissione delle prove - che avverrà, come detto, con ordinanza del G.I. fuori udienza - è stata tutt’altro che esente da critiche, per le quali v. Ciavola, Il processo di cognizione dopo la L. 80/2005 e la proroga disposta con D.L. n.115/2005, su www.altalex.com del 12/07/2005; e Braccialini, Il nuovo rito rischia di naufragare, in Diritto e Giustizia, n.29/2005, p.8 e ss.; 5). Un’altra importante novità relativa all’instaurazione della causa, introdotta dal d.l. n.35/2005, è contenuta nel nuovo art.70-ter delle disp. att. c.p.c., che prevede, in sostanza, l’estensione del rito societario (introdotto dal d.lgs. n.5/2003) anche alle cause di cognizione ordinaria, sebbene a domanda di parte. In pratica l’attore ha la facoltà di optare per il rito societario, tramite l’invito (contenuto nella citazione) al convenuto di notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta entro i termini di legge: se il convenuto aderisce il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal rito societario, altrimenti si applicherà il rito ordinario.


Creation date : 21.09.2005 @ 21:27
Last update : 21.09.2005 @ 21:27
Category : news
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