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Illegittimità del Voto numerico all'Esame per Avvocato Scritto da Alessandro Mari, Avvocato
L’ordinanza del TAR Emilia–Romagna del 4 gennaio 2005, n.2, si presenta di particolare interesse per i praticanti avvocati che hanno sostenuto nell’ultima sessione e che, in futuro, sosterranno l’esame di abilitazione alla professione forense, dal momento che essa affronta la problematica relativa alla motivazione delle valutazioni nei pubblici concorsi, da sempre oggetto di contrasti e oscillazioni giurisprudenziali. Con il provvedimento de quo il giudice amministrativo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa che disciplina la prova di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato (in particolare gli artt.23, comma 5, 24 comma 1, e 17 bis, comma 2, del R.D. n.37/1934 e successive modifiche) nella parte in cui consente alla Commissione esaminatrice dell’esame per l’iscrizione all’Albo degli avvocati di formulare il proprio giudizio sugli elaborati scritti con un voto numerico e senza motivazione (così la massima; per il testo dell’ordinanza v. in Diritto & Giustizia, n. 6/2005, p.111, con commento di M. De Giorgi a p.108).Fino ad oggi, l’interpretazione prevalente in giurisprudenza ha ritenuto che il semplice voto numerico costituisse una sufficiente motivazione del giudizio di una prova scritta di esame, in quanto i punteggi rappresenterebbero già di per sé una implicita motivazione di un’attività valutativa endo-procedimentale e non provvedimentale (la sola che necessita obbligatoriamente di una motivazione ex art.3 l.n.241/90) ed inoltre perché la sola valutazione numerica consente una celere conclusione delle procedure concorsuali (ex multis v. Cons.Stato, IV sez., n.471/03 e n.6155/04). L’opposto orientamento, sostenuto soprattutto dai giudici amministrativi di primo grado (e con particolare ostinazione dal TAR Lombardia, proprio con riguardo all’esame di avvocato), sostiene invece che il voto numerico è di per sé carente di motivazione, e debba essere accompagnato da una formula descrittiva che evidenzi, anche in forma sintetica, i pregi e i difetti dell’elaborato, e permetta di ripercorrere l’iter logico operato dalla commissione; pertanto secondo questa tesi anche le valutazioni devono essere adeguatamente motivate ex art.3 l. n.241/90 (v. TAR Trentino Alto Adige n.351/01; e TAR Lombardia, I, n.3025/98). Di recente il Consiglio di Stato ha adottato in alcuni casi un orientamento “intermedio” rispetto ai precedenti, affermando che il voto numerico è sufficiente a motivare la bocciatura in un pubblico concorso soltanto se i criteri di valutazione sono stati preventivamente e rigidamente predeterminati (v. Cons.Stato, V sez., n.2245/03; e VI sez., n.2331/03); tuttavia va ricordato che questa soluzione è stata adottata per una fattispecie concorsuale selettiva per un numero limitato di posti, e non per gli esami di abilitazione, che non richiedono, invece, un raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, potendo essere, in teoria, superati da tutti i partecipanti, se ritenuti idonei con il punteggio minimo prescritto. Il TAR dell’Emilia–Romagna ha basato l’ordinanza di rimessione alla Consulta proprio intravedendo, tra l’altro, una disparità di trattamento a livello normativo tra i criteri di motivazione previsti per il concorso di abilitazione per avvocato e quelli propri dei concorsi pubblici, con inevitabile violazione dell’art.3 Cost. Infatti, dal combinato disposto dell’art.9 D.P.R. n.487/94 e dell’art.9, comma 3, D.P.R. n.220/01, si può evincere un principio generale secondo il quale in ogni concorso pubblico l’assegnazione del punteggio per ogni prova deve essere preceduta dalla predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione (da trascrivere nei verbali), che vanno poi esplicitati in una adeguata motivazione. Siffatto principio, ad avviso del giudice a quo, dovrebbe essere applicato anche all’esame di avvocato, in quanto consente l’accesso al mondo del lavoro e presenta comunque un evidente interesse pubblico consistente nell’abilitazione solo dei soggetti capaci e meritevoli, i quali devono quindi essere selezionati tramite una procedura concorsuale improntata a correttezza e trasparenza. A sostegno del dubbio di costituzionalità prospettato, il TAR emiliano pone inoltre la recente l. n.180/03 (di conversione del D.L. n.112/03, che ha integrato la vecchia normativa sull’esame di avvocato di cui al R.D. n.37/1934), che, da un lato, ha stabilito i criteri di massima per la valutazione degli elaborati scritti, i quali devono essere poi specificati da una apposita commissione ministeriale; dall’altro ha, però, lasciato integro il sistema di giudizio meramente numerico. Sembrano, pertanto, condivisibili le conclusioni a cui giunge l’ordinanza in esame, secondo cui il sistema normativo così delineato non può che essere irrazionale ed illogico, con il conseguente contrasto con gli artt.3, 97 e 98 Cost., per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e trasparenza dell’azione della P.A. Ogni determinazione amministrativa deve infatti essere motivata (ex art.3 l. n.241/90) proprio per consentire il rispetto di tali principi, i quali sono pertanto vulnerati dalla vigente disciplina dell’esame di accesso alla professione forense, che, in pratica, autorizza le commissioni d’esame a non fornire alcuna giustificazione dei propri atti amministrativi di valutazione.
Creation date : 28.05.2004 @ 16:29
Last update : 22.09.2005 @ 17:50
Category : Iniziative
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